Un buon sistema in campo Salute e Sicurezza sul Lavoro, poggia principalmente su due pilastri: la sensibilità del Datore di Lavoro e la creazione conseguente di un Servizio di Prevenzione e Protezione.
“Conditio sine qua non” è l’individuazione e la nomina di un Responsabile del Servizio (R.S.P.P.), una figura che deve possedere specifici requisiti in termini di formazione, cultura specifica ed esperienza e che il Datore di Lavoro deve scegliere con molta accuratezza. Questo perché una delle specifiche Responsabilità di un Datore di Lavoro è proprio quella che discende dalla “culpa in eligendo” (eligere = scegliere): è lui che sceglie i professionisti ed i consulenti a cui affidare le attività ed è lui che poi di conseguenza ne risponde.
L’art. 31 del Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2018 in questo senso è chiaro: “compito del Datore di Lavoro è organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione” e scegliere quindi a quale consulente affidare la Responsabilità di detto servizio, un compito questo che l’art. 17 del medesimo Decreto chiarisce “non può in alcun modo essere delegato”.
La figura del Responsabile del Servizio può essere interna o esterna alla struttura, in alcuni specifici casi (e se adeguatamente formato) è un compito che può anche svolgere direttamente lo stesso Datore di Lavoro, ma in ogni caso un supporto consulenziale sarà egualmente indispensabile per garantire nel tempo la corretta applicazione di tutto quanto previsto.
Vere e proprie indagini di struttura allo scopo di verificare lo stato di fatto delle realtà aziendali con approfondimenti sia di tipo tecnico che documentale e che costituiscono un preliminare indispensabile alla vera e propria attività prevenzionistica.
Gli accertamenti in merito alla presenza ed alla eventuale validità di tutti i documenti, la definizione di un approccio adattato in base alla realtà oggetto dello studio e la creazione di un “Dossier Sicurezza” costituiscono la base per svolgere le varie attività con successo
Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008, al Titolo I Capo III dispone che in ogni realtà aziendale, indipendentemente dalla attività svolta o dal numero di lavoratori presenti, il Datore di Lavoro effettui una valutazione dei rischi completa ed elabori conseguentemente un documento - in collaborazione con l’RSPP ed il Medico Competente – che ne dia evidenza e che indichi le misure di prevenzione e protezione in atto per contrastare efficacemente questi rischi.
Gli aspetti valutativi devono riguardare sia gli aspetti infortunistici (Sicurezza) che quelli inerenti le Tecnopatie (Salute e Benessere) e vanno sottoposti a revisione periodica per valutarne l’adeguatezza e verificarne l’efficacia, a maggior titolo nel caso dovessero essere introdotte modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro o, nella peggiore ipotesi, nel caso di infortuni.
Le Istruzioni Operative (Procedure Operative Standard, P.O.S.) costituiscono un elemento di primaria importanza in ambito prevenzionistico. Documenti che descrivono passo a passo le modalità ed i tempi in cui si esplicano le singole attività, individuando le responsabilità (Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, Lavoratore), analizzando nello specifico tutti i rischi e definendo le misure di prevenzione nell’ambito della normativa specifica di pertinenza
Strumenti essenziali, presenti obbligatoriamente per legge in tutte le realtà aziendali con almeno 10 lavoratori, per consentire di mettere in atto in presenza di un evento pericoloso le azioni più opportune in un determinato contesto.
Il Piano di Emergenza (ed Evacuazione) viene solitamente ricondotto solo alle criticità determinate da un incendio, ma le condizioni che debbono essere prese in considerazione come reale o potenziale pericolo grave possono essere svariate: dagli allagamenti agli eventi sismici, dalle esplosioni agli sversamenti di sostanze chimiche, senza dimenticare le emergenze di natura medica ed altro ancora.
Tra tutte le Emergenze quella relativa all’Antincendio è probabilmente quella che maggiormente colpisce.
E come si può immaginare, la valutazione del rischio incendio ha un suo particolare riferimento nel Decreto Legislativo 81/08 e soprattutto nella specifica normativa risalente al 1998, ma ancora tuttora in vigore, ovvero il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
Una corretta valutazione del Rischio Incendio permette di organizzare efficacemente il Sistema per prevenirlo ed eventualmente contrastarlo con gli adeguati mezzi di protezione.
Nell’ambito prevenzionistico la formazione degli addetti, la segnaletica di sicurezza, le norme e le policy aziendali costituiscono la base, mentre i mezzi di protezione (dagli impianti di rivelazione alle attrezzature come idranti, naspi o semplicemente estintori) devono essere correttamente individuati adeguatamente scelti nel numero e nella tipologia ed opportunamente dislocati.
Laddove i profili di rischio lo richiedono, il Decreto Legislativo 81/08 dispone che il Datore di Lavoro (responsabile dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori) si attivi nominando un Medico Competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa.
La necessità sorge anche per coloro i quali operano nel Terziario e svolgono la loro attività presso uffici con utilizzo prolungato di videoterminali (sempre in maggior numero).
La redazione di un protocollo sanitario, la definizione delle varie visite – diverse in funzione del profilo e quindi della mansione del lavoratore - e il rilascio della idoneità allo svolgimento della mansione lavorativa sono i presupposti affinché il Datore di Lavoro possa procedere con la garanzia di aver fatto quanto previsto.
Una particolare valutazione dei rischi riguarda lo Stress Lavoro-Correlato, definito per la prima volta in ambito Europeo con l’Accordo Quadro dell’8 Ottobre 2004, recepito in Italia con l’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 ed entrato in vigore obbligatoriamente dal 1 gennaio 2011 data dalla quale ciascun Datore di Lavoro deve elaborare uno specifico Documento di Valutazione dei Rischi da Stress Lavoro-Correlato, pianificando - nel caso i risultati non definiscano un rischio basso – le attività per contrastarlo.
Se formare significa in buona sostanza convincere un individuo a modificare la prospettiva del suo modo di pensare, in ambito prevenzionistico formare significa anche e soprattutto indurre una persona ad agire in termini di sicurezza.
Una delle caratteristiche basilari della formazione in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro è la trasversalità, dai vertici gerarchici (Dirigenti prevenzionistici) alla base operativa (Lavoratori).
Tutti indistintamente hanno necessità in tal senso di essere formati e la Legge in questo è chiara con la definizione attraverso il Decreto Legislativo 81 e gli Accordi Conferenza Stato-Regioni di modalità, contenuti e durata dei Corsi di Formazione per Dirigenti (16 ore in 4 moduli da 4 ore ciascuno) Preposti (8 ore in aggiunta alla formazione come Lavoratori) e Lavoratori (durata declinata in funzione del profilo di Rischio in 8, 12, 16 ore)
Oltre a ciò la Formazione riguarda gli Addetti alle Emergenze (sia Antincendio che Primo Soccorso), le figure con cultura prevenzionistica specifica come R.S.P.P. oppure A.S.P.P. e naturalmente i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Spazio a parte poi va dedicato alla formazione specifica obbligatoria per alcune particolari professionalità (conduttori di carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili eccetera) prevista dall’Accordo Conferenza Stato-Ragioni del 22 febbraio 2012.