L’evoluzione dell’impresa è sotto gli occhi di tutti, ragion per la quale l’attenzione si sposta, a nostro avviso, nel gestire le risorse umane in modo efficiente; a oggi questo si traduce in un distacco dal modello fordista.
In sintesi lo Smart working non rappresenta un nuovo e diverso rapporto di lavoro, per questo motivo il legislatore definisce il nuovo istituto come particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il nuovo strumento richiede una particolare considerazione volta alla gestione dei seguenti punti cruciali:
La legge pone il limite all’utilizzo dello Smart working mediante un accordo scritto tra le parti.
La norma non pone limiti espliciti sebbene sia fisiologico che questi siano dettati dal buonsenso delle parti e dalle esigenze organizzative della prestazione;
Il datore di lavoro è obbligato a consegnare, con cadenza almeno annuale, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta contenente i rischi generali e specifici connessi a questo particolare modo di svolgimento del rapporto di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un'adeguata informativa e anche un’adeguata formazione circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, assicurandosi che detti strumenti siano conformi alle disposizioni di legge vigenti (INAIL circ. n. 48/2017).
È noto a tutti quanto il rischio di data breach aumenti esponenzialmente in modalità smart. Naturalmente è possibile limitare il danno seguendo policy aziendali precise poiché permane in capo al datore di lavoro la protezione dei dati aziendali.
L’art. 23, comma 1, legge n. 81/2017 pone in capo al datore di lavoro l’obbligo preventivo di comunicazione. Questa, per adempiere l’obbligo, deve essere trasmessa telematicamente attraverso il portale messo a disposizione dal Ministero del Lavoro.
È bene ricordare, che nell'era di “Industry 4.0”, di “Smart working”, di “welfare aziendale”, della digitalizzazione e di qualsiasi strumento tecnologico che possa incrementare l'efficienza e la produttività aziendale, la norma fiscale relativa alla redditualità del lavoro dipendente resta ferma all'impostazione prevista dal TUIR, causando non poche complicazioni: si pensi ad esempio ai rimborsi spettanti ai lavoratori per gli strumenti utilizzati di sua proprietà.
Concludendo lo Smart working rappresenta una grande opportunità per datori di lavoro e lavoratori/trici sebbene comporti un cambiamento dell'organizzazione aziendale e dei supporti tecnologici. Lo stesso deve essere, però, accompagnato da esperti del settore per evitare errori di natura fiscale, organizzativa e contrattuale.
Lo Studio è a completa disposizione per accompagnare la propria clientela nell’Industry 4.0 prendendosi cura di tutti gli adempimenti connessi all’applicazione dello Smart working e particolarmente con i servizi di:
Accordo scritto tra le parti.
Comunicazione telematica al Ministero del Lavoro